La pensione anticipata
Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
In particolare, dall’1 gennaio 2019, e così anche per il 2021, spetta:
ai lavoratori uomini (dipendenti o autonomi) con almeno 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica;
alle lavoratrici donne, con almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.
Attenzione! Così come originariamente previsto dalla riforma Monti-Fornero, anche il requisito contributivo necessario a ottenere la pensiona anticipata avrebbe dovuto essere periodicamente adeguato all’aspettativa di vita. A seguito dalle novità nel sistema pensionistico introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 e dalle successive disposizioni attuative, gli adeguamenti sono infatti stati sospesi fino al 31 dicembre 2026: ciò significa che, nel corso del 2019, non è entrato in vigore l’adeguamento di 5 mesi originariamente previsto, tanto che i requisiti per la pensione anticipata si sono appunto mantenuti identici – e lo stesso sarà per il 2021 – a quelli già previsti per il 2018.
Un beneficio cui fa da parziale contraltare, almeno per quanto riguarda l’effettiva ricezione dell’assegno pensionistico, la (re)introduzione del cosiddetto meccanismo delle finestre mobili. Se fino allo scorso dicembre la pensione anticipata aveva decorso dal mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo richiesto, a partire dal 2019 è stata infatti reintrodotta una finestra trimestrale, il che vuole dire che si viene a creare un gap di 3 mesi tra il momento in cui è possibile inoltrare la domanda per la pensione e quello in cui l’assegno è effettivamente erogato. Nel frattempo, comunque, il lavoratore potrà continuare a esercitare la propria attività e continuare a contribuire fino all’esaurimento della finestra così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente (requisito quest’ultimo necessario per l’accesso alla pensione stessa).
Anche in questo caso sono poi previste delle “agevolazioni” per categorie particolari di lavoratori: è il caso dei lavoratori precoci, vale a dire quanti possono vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo (compresi quelli riscattati per omissioni contributive) prima del compimento del 19esimo anno di età, per i quali il diritto alla pensione anticipata matura con 41 anni di contributi, nel caso in cui:
siano in stato di disoccupazione involontaria (a seguito di licenziamento) e abbiano concluso da almeno 3 mesi l’eventuale indennità di disoccupazione;
assistano da almeno 6 mesi in qualità di caregiver il coniuge o un parente di primo grado con handicap e in condizioni di gravità (oppure parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti);
presentino un’accertata riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;
abbiano svolto attività usuranti (così come individuate dalla legge) per un periodo di tempo pari ad almeno 6 degli ultimi 7 anni di attività lavorativa, 7 degli ultimi 10, oppure la metà della vita lavorativa complessiva.
Attenzione! Anche addetti ai lavoratori usuranti e al lavoro notturno – da non confondersi però con quanti impegnati in mansioni gravose – possono contare su agevolazioni nell’accesso alla pensione, beneficiando di una particolare normativa. Nel dettaglio, al soddisfacimento di un requisito anagrafico e contributivo minimo, quanti abbiano svolto l’attività riconosciuta come “particolarmente faticosa e pesante”, possono andare in pensione con requisiti più vantaggiosi rispetto a quelli previsti da pensioni anticipata e di vecchiaia: a condizione però che soddisfino una determinata “quota”, stabilita dalla legge e di fatto data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Per le quote di riferimento, si rimanda alla scheda dedicata.