AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI

Estratto dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (commi 161 – 169 ) estende l’esonero contributivo sino al 2029, ma con una diversa modulazione a seconda del periodo di riferimento:
in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
INCENTIVI UNDER 36
La norma (art. 1, commi 10 e seguenti) mira a favorire le assunzioni a tempo indeterminato (anche attraverso la trasformazione di contratti a termine) di giovani con età inferiore ai 36 anni. Nello specifico, l’agevolazione è rivolta:
a giovani under 36, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato)
L’incentivo consiste nell’esonero contributivo al 100% (massimo: 6.000€ annui) per 36 mesi (elevati a 48 mesi nelle sedi operative e unità produttiva che si trovino al Sud) ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

DONNE
Per favorire l’occupazione femminile, sono previsti incentivi per le assunzioni di donne (art. 1, comma 16):
prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in aree svantaggiate o se assunte da imprese appartenenti ad un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità (superiore al 25%) occupazionale di genere;
disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti;
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’agevolazione prevede l’esonero contributivo del 100%, fino a 6mila euro all’anno, per le assunzioni del biennio 2021-2022 (per 12 mesi in caso di assunzione a termine e fino a 18 mesi se il contratto è stabilizzato).
Possono fruire dell’agevolazione soltanto le imprese che abbiano un “saldo netto occupazionale” positivo.

DECONTRIBUZIONE AL SUD
L’incentivo – introdotto già dal Decreto Agosto per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – riguarda non solo le “nuove assunzioni” ma tutti i rapporti di lavoro subordinati (anche già in essere) la cui sede lavorativa si trovi in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

INCENTIVI UNDER 30 (studenti e apprendisti)
Sono infine previste altre agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani al termine dell’attività di “alternanza scuola-lavoro” o al termine del rapporto di apprendistato precedentemente instaurato.

AUTORIZZAZIONE UE
Gli incentivi sono subordinati ad apposita autorizzazione da parte della Commissione UE.

GIOVANI AGRICOLTORI
La legge di Bilancio 2021 rinnova, per il 2021, l’analoga disposizione prevista per il 2020 dalla relativa legge di Bilancio 2020 prevedendo l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCENTIVI “STRUTTURALI”
Sono confermati gli incentivi già previsti negli scorsi anni e che riguardano, con particolari condizioni, i seguenti lavoratori: over 50enni, lavoratori in Naspi, lavoratori in CIGS, beneficiari dell’assegno di ricollocazione, detenuti ed internati, sostituzione di lavoratori/lavoratrici in congedo, disabili, beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO
La legge di Bilancio 2021 istituisce un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il riconoscimento – nel rispetto dei limiti di spesa- di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.